ASSONAUTICA
Associazione Nazionale Nautica da Diporto

emanazione delle Camere di Commercio Italiane

ultimo aggiornamento: Oct 16th, 2006 - 05:18:51 
Da Assonautica

La nautica in pillole
Locazione e noleggio unità da diporto

May 25, 2004, 09:12

LOCAZIONE E NOLEGGIO
DI UNITÀ DA DIPORTO

L’art. 10 della legge n. 647/1996, successivamente modificato dall’art. 1 della nuova legge sulla nautica, stabilisce che le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio, per l’insegnamento della navigazione da diporto nonché (ecco la novità) come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo. In precedenza quest’ultima attività poteva essere esercitata solo con una barca professionale con rigide norme di sicurezza. Per una migliore cognizione della materia vediamo cosa si intende per locazione e noleggio.

 

Per locazione si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all’altra parte per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. In tal caso l’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica, se prescritta e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione.

 

Per noleggio si intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la patente nautica non è valida ma è necessario possedere una qualifica professionale, idonea ad imbarcare sulle navi commerciali, ovvero l’apposito titolo di “conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio” che consente appunto di condurre un’imbarcazione (ma non una nave) utilizzata in attività di noleggio. La legge di riforma della nautica ha istituito anche la qualifica di comandante di nave da diporto adibite a noleggio, ma per diventare operativo è necessario attendere che venga emanato un apposito regolamento che stabilisca i requisiti necessari. Con tale provvedimento saranno disciplinati anche le condizioni di sicurezza a bordo e il numero minimo dei componenti l’equipaggio, mentre le condizioni economiche per le persone imbarcate continuano ad essere disciplinate dai contratti collettivi di lavoro per i marittimi imbarcati (quello in vigore è del 4 marzo 1998, successivamente rinnovato, valido per le navi fino a 151 t.s.l.).

Secondo la pregressa normativa, le unità da diporto impiegate nel charter, erano autorizzate a trasportare fino a 12 passeggeri, escluso l’equipaggio. Tale limite numerico è stato soppresso e secondo la legge di riforma della nautica, l’unità può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione. Ma la questione non è del tutto chiara poiché il decreto legislativo n. 45 del 4.2.2000 di attuazione della direttiva comunitaria 98/18/CE, stabilisce che per trasportare un numero di passeggeri superiore a 123, l’unità deve rispondere ai requisiti tecnici di costruzione previsti dalla normativa Solas (Safety of Life at Sea) nella quale ricadono le navi commerciali. In attesa delle direttive ministeriali di indirizzo i dubbi e le perplessità restano.

Per l'esercizio dell'attività di locazione e di noleggio non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa, ma le imprese, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, devono essere iscritte presso la Camera di Commercio.

In attesa della disciplina organica sulla sicurezza della navigazione per il noleggio le unità impiegate in dette attività non devono essere sottoposte a visite preventive di idoneità; è richiesto solo che l'impiego delle unità per locazione o per noleggio debba essere annotato sulla licenza di navigazione.

Per facilitare l'attività di noleggio ( art. 10 della legge 647) è stato istituito l'apposito titolo di “conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio" che consente appunto di condurre una imbarcazione (non una nave) impiegata in attività di noleggio.

Per conseguirlo non sono richiesti particolari requisiti ma gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, delle abilitazioni al comando di unità da diporto (a vela e a motore) per la navigazione senza alcun limite.

Altra novità prevista dalla legge 647/1996 è la possibilità di impiegare anche i natanti da diporto in attività di locazione o noleggio per finalità ricreative connesse al turismo locale.

Queste tipicamente riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni, i baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste (grotte marine ecc.) e in genere tutte quelle micro-attività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l'impiego dei natanti, con rilevanza economica, per tante persone.

Anche per questa attività, secondo le direttive ministeriali, non è richiesta alcuna autorizzazione ma le imprese devono essere iscritte presso la Camera di Commercio. Tuttavia, vi sono alcune Capitanerie di Porto che richiedono addirittura la preventiva iscrizione nei registri di cui all’art. 68 del codice della navigazione in materia di vigilanza sull’esercizio delle attività nei porti. L’utilizzazione dei natanti in attività di locazione e di noleggio per scopi ricreativi o turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza, dal Capo del Circondario.

 



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