Gli Emirati Arabi Uniti hanno sottoscritto numerosi trattati bilaterali con molti Stati, fra cui l’Italia, per evitare che un soggetto sia tassato due volte nei due paesi per la medesima fonte di reddito e per favorire lo scambio di informazioni.
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono una Federazione costituita nel 1971 a cui appartengono 7 Emirati. La Federazione ha poteri in tema di affari esteri, difesa, salute ed educazione, mentre per il resto i singoli Emirati mantengono una sovranità assoluta, compreso il settore fiscale.
Di fatto, negli EAU non esiste alcuna tassazione, a parte quella applicata alle succursali delle banche straniere, agli hotel e alle grandi compagnie petrolifere e del gas. A Dubai vi è una legislazione in tema fiscale che però, di fatto, non viene applicata.
In particolare, negli Emirati non vengono applicate le seguenti imposte:
- imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (Personal income tax)
- imposta suirendimenti/redditi finanziari (o sulleplusvalenze) (Capital gain tax)
- imposta sul valore aggiunto (IVA) (Value added tax)
- ritenute d'imposta (Withholding tax)
- imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) (Corporate tax).
Anche nelle Free Zone presenti negli Emirati non vi è alcuna tassazione, eccetto l’obbligo di pagamento annuale della tassa relativa alla licenza commerciale. Inoltre non vi è alcuna restrizione sul trasferimento all’estero dei profitti o al rimpatrio dei capitali.
I dazi doganali sono molto bassi e possono essere addirittura esclusi per determinate categorie di prodotti (per esempio, in caso di importazione di materiali da utilizzare per la produzione di beni da riesportare).
In quasi tutti gli Emirati, chi vive in unità residenziali o utilizza unità commerciali è tenuto a pagare la Property Tax.
A Dubai tutte le proprietà residenziali sono soggette a una tassa annuale sulla proprietà. L’importo della tassa dipende dalla qualifica lavorativa del conduttore dell’immobile:
Sebbene l’obbligo di pagamento gravi sul conduttore, la Municipalità di Dubai richiede il pagamento direttamente al datore di lavoro al momento di emettere o rinnovare la licenza annuale di commercio.
Black o white list?
I paesi a fiscalità privilegiata (o black list) sono quei paesi, inseriti nel Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001 relativo alle Cfc che, oltre ad avere un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, non consentono un adeguato scambio di informazioni.
Gli Emirati Arabi Uniti sono considerati:
- black list ad esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta (art. 2 DM 21/11/2001)
- mentre sono inclusi nella white list, quindi tra i “virtuosi”, in relazione all’esonero da ritenute alla fonte su taluni redditi di capitale (Dm 4 settembre 1996), in quanto in tale ambito la Federazione consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.
Gli Emirati Arabi Uniti potrebbero però comparire nella futura white list che, al momento dell'emanazione dell'apposito decreto, sostituirà l'attuale black list di cui al più volte citato DM 21/11/2001.
Riflessi fiscali italiani per gli investitori che operano negli EAU
Il legislatore italiano ha modificato nel mese di luglio 2009, con il decreto anticrisi, la disciplina contenuta nell'art. 167 del testo unico sulle imposte dirette (Tuir) a cui soggiacciono, tra l'altro, le imprese e le persone fisiche che detengono partecipazioni di controllo in società estere localizzate in paesi a fiscalità privilegiata.
Tale disciplina, nota come C.F.C. (acronimo di Controlled Foreign Companies), prevede l'imputazione per trasparenza degli utili dalla Cfc direttamente in capo ai soggetti residenti in Italia, senza attendere l'effettiva distribuzione degli stessi.
Il soggetto residente in Italia può chiedere la disapplicazione della disciplina Cfc [cause esimenti contenute nell'art. 167 tuir, comma 5, lettere a) e b)] relativamente alla propria controllata estera, presentando un apposito interpello all'Amministrazione finanziaria.
Esimente lettera a)
Per dimostrare il collegamento fisico della struttura commerciale o industriale della società estera controllata con il territorio Cfc bisogna presentare la seguente documentazione: scritture contabili della partecipata estera, prospetto descrittivo dell'attività esercitata, contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività, copia delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati, contratti di lavoro dei dipendenti che indichino il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte, conti correnti bancari accesi presso istituti locali, estratti dei conti bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate, copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici, autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.
Per dimostrare che l'attività svolta nel paese Cfc è quella principale deve essere quantitativamente superiore ad altre attività comunque svolte. Inoltre, l'attività commerciale o industriale deve essere principale con riferimento non all'ambito territoriale globale, bensì all'ambito territoriale nello Stato o nel territorio nel quale ha sede la società estera. Nel caso in cui venga presentata istanza di interpello e la stessa non contenesse informazioni dettagliate al riguardo, sarebbe necessario allegare un prospetto che illustri la ripartizione delle diverse attività condotte e l'eventuale dettaglio distintamente per i diversi paesi in cui l'attività venga svolta.
Esimente lettera b)
Per dimostrare che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in un Paese a fiscalità privilegiata bisogna dimostrare che i redditi conseguiti dal soggetto non residente (estero black list) sono stati prodotti per almeno il 75% in Stati inclusi nella white list (Stati “virtuosi”) a condizione che il paese da dove provengono (Stato della fonte) li abbia assoggettati integralmente a tassazione ordinaria.
L'art. 13 del decreto anticrisi ha modificato solo la prima esimente contenuta nel comma 5 lettera a) dell'art. 167 del Tuir, precisando che l'attività della società estera controllata deve essere svolta non più nello Stato o Territorio nel quale ha sede, bensì nel mercato dello Stato o Territorio di insediamento. Tale precisazione comporta per l'investitore italiano la necessità di dimostrare:
- non solo la mera disponibilità in loco di una struttura organizzativa
- ma anche la presenza di ulteriori fattori di connessione con lo Stato di insediamento quali, ad esempio, la clientela.
Altre modifiche all’art. 167 del Tuir
1) Esclusione della esimente relativa al collegamento nel mercato dello Stato o Territorio di insediamento, vista sopra, per la controllata estera Cfc i cui proventi derivino per oltre il 50%:
- dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività
- dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (royalties)
- da prestazioni di servizi infragruppo.
Resta sempre comunque possibile il ricorso alla seconda esimente prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 (che non è stata modificata), fornendo la prova che la partecipazione detenuta non ha la finalità di localizzare i redditi in un Paese a fiscalità privilegiata.
2) Estensione della normativa Cfc (imputazione per trasparenza degli utili indipendentemente dalla loro distribuzione) anche alle controllate estere localizzate in Paesi non a fiscalità privilegiata (ad esempio UE), qualora congiuntamente risultino soddisfatti i seguenti requisiti:
- il livello effettivo di tassazione del soggetto controllato estero è di oltre il 50% inferiore a quello cui sarebbe assoggettato se fosse residente in Italia
- oltre il 50% dei suoi proventi deriva dalla gestione titoli, finanziamenti, diritti immateriali prestazioni servizi infragruppo.
Conclusioni
Il soggetto Italiano può comunque detenere partecipazioni nella Federazione, ma per poter essere esonerato dall'applicazione della disciplina Cfc:
-
dovrà fare riferimento alle cause esimenti di cui all'art. 167, comma 5, lettere a) e b), del Tuir, fino a quando gli EAU saranno inclusi nell'attuale black list
- dovrà, qualora effettivamente verranno inclusi nella white list, ricorrere alla nuova causa esimente introdotta con il decreto anticrisi (dimostrare che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta ad ottenere un indebito vantaggio fiscale), che trova applicazione nel caso di partecipazioni detenute in società residenti in paesi non black list.